E’ stata emanata dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e diffusa già alle prefetture e agli enti locali l’ordinanza 304 del 10 Luglio del 224.
In questa ordinanza, viste le tragedie che si sono verificate nella nostra regione a danni di malcapitati che hanno perso la vita lavorando nei campi e nei cantieri anche durante le ore più calde di questa rovente estate, il Presidente Emiliano, a tutela della salute pubblica vieta il lavoro nei campi, nei cantieri e sotto il sole dalle ore 12.30 sino alle ore 16.00 sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
– Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
– La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’ Autorita’ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 1000 circa)
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
– Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della struttura speciale “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia.
– Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.